• Si può tutelare il sapore di un cibo?

    Se si pensa al diritto d’autore, viene naturale immaginarci prima di tutto un libro o un quadro, ma questo diritto è andato nel tempo ad interessare ambiti sempre più lontani dall’opera d’arte per come la intendiamo in modo tradizionale. Basti pensare che si può applicare la tutela autorale anche ad un modello di design, quale ad esempio una sedia (ad es. la chaise longue) o una lampada dotate di determinati requisiti che ne risaltino l’aspetto creativo e il valore artistico.

    Ma si può tutelare il sapore di una pietanza col diritto d’autore?

    C’è chi ha sostenuto di sì. Ci troviamo in Olanda, dove una marca che produce beni alimentari ha ritenuto che fosse stato violato il diritto d’autore sul sapore di un formaggio spalmabile di sua produzione, da parte di una concorrente. Il metodo di produzione di tale alimento era già stato brevettato in precedenza, ma in giudizio la concorrente è stata accusata di aver violato il diritto d’autore che tutelerebbe il sapore del formaggio spalmabile prodotto dall’attrice, attraverso la creazione di un alimento estremamente simile a quello già in commercio.

    Dopo il primo grado presso il Tribunale del Gelderland, nei Paesi Bassi, che ha rigettato le posizioni della marca produttrice del formaggio, poiché si riteneva che la parte attrice non avesse indicato gli elementi del sapore che conferiscono un carattere proprio originale al formaggio, si arriva al secondo grado presso la Corte d’Appello di Arnhem-Leeuwarden. Ed è proprio il Giudice di secondo grado che decide di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ponendo due quesiti:

    1. Il Diritto dell’Unione Europea permette che il sapore di un cibo sia tutelato dal diritto d’autore?
    2. Se lo permette, a quali condizioni tale protezione è applicabile?

    La CGUE risponde stabilendo prima di tutto che il sapore di un alimento può essere tutelato dal diritto d’autore secondo la direttiva 2001/19 se può essere considerato un’opera. Ne consegue che va specificato cosa il diritto comunitario consideri un’opera: l’oggetto in questione – afferma la Corte – deve essere originale, cioè costituire una creazione intellettuale propria del suo autore, ma la tutela autorale si rivolge agli aspetti che sono espressione di tale creazione. Di tali espressioni, chiaramente, le autorità preposte a garantire la tutela dei diritti esclusivi devono poterne conoscere tutte le caratteristiche. Già da questo, si può comprendere la difficoltà di procedere ad una tale disamina in relazione al sapore di un cibo, che di per sé è contraddistinto da una forte soggettività nella sua percezione gustativa, oltreché dall’instabilità dell’alimento stesso, il quale non è detto che riproponga lo stesso sapore ogni volta che viene prodotto. Non è possibile neanche procedere a identificare con precisione un sapore di un determinato cibo, distinguendolo nettamente rispetto ad altri.

    La Corte comunitaria quindi, a valle di tale ragionamento, esclude che il sapore di un alimento possa essere oggetto della tutela del diritto d’autore, poiché il sapore stesso non può essere considerato come “opera” ai sensi della direttiva 2001/19. La soggettività che contraddistingue il giudizio sul sapore di un alimento è quindi prevalente rispetto alla possibilità di identificare quel sapore con parametri scientifici.

    Category:
    brevetti
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